Amministrazione Trasparente
Decreto Legislativo n° 33 del 14 marzo 2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ;
le sezioni, le sottosezioni e i relativi paragrafi sono quelli previsti dalla legge, ma numerose voci non sono presenti nella scuola (es. quelle che riguardavano le PA territoriali come Province e Comuni, ma che non trovano corrispondenti nella Pubblica Istruzione).
Sottosezioni di Primo livello
- Incarichi amministrativi di vertice: voce non prevista nella scuola, non esistono "incarichi" ma "ruoli dirigenziali", vedasi Dirigente Scolastico
- OIV (Organismo con funzione di attestazione)
- Titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti non generali)
- Dirigenti Cessati
- Posizioni Organizzative
- Dotazione organica -(link esterno a Scuola in Chiaro)
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non dirigenti) art. 18 d.lgs. 33/2013 e art. 53 c. 14 d.lgs. 165/2001
- Contrattazione collettiva (Contratto Nazionale)
- Contrattazione integrativa
-
La sezione non è significativa per le istituzioni scolastiche che non indicono bandi di concorso per il reclutamento del personale
- Piano della Performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere Organizzativo
(Attualmente non richiesto alle scuole: vedi allegato 2 Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016).
- Dati aggregati attività amministrativa
- Tipologie di procedimento
- Monitoraggio tempi procedimentali (con scadenze di procedimenti e adempimenti)
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
- Programmazione biennale di acquisti e forniture
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
- Carta dei servizi e standard di qualità ( si rimanda al POF )
- Costi contabilizzati - si è in attesa degli strumenti forniti dal MIUR
- Tempi medi di erogazione dei servizi - L'istituto rispetta i tempi previsti dalla normativa (Legge 241/1990)
- Liste di attesa: non previste e non necessarie per i servizi erogati dall'istituto
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Tale categoria non è di pertinenza delle scuole
La scuola non opera in tale ambito.
Proprietario e manutentore dell' Istituto in cui ha sede il Liceo Lucrezia della Valle è la Provincia di Cosenza ed essa si occupa di tutti gli obblighi di natura ambientale.
La scuola redige invece il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) di ciascun edificio pubblicato in area riservata.
Il Liceo Lucrezia della Valle non opera in tale ambito.
Il Liceo Lucrezia della Valle non opera in tale ambito.
- Archivio dell'Albo
- Archivio delle Circolari
- Archivio dei Piani dell'Offerta Formativa (POF), equivalenti per le scuole alla Carta dei Servizi
- Archivio News